La
Legge n.210 del 25 febbraio 1992 prevede un indennizzo
a favore dei soggetti che risultino danneggiati in seguito
a vaccinazioni obbligatorie, o a trasfusione, o somministrazione
di emoderivati (art.1).
Il soggetto interessato può presentare domanda
per ottenere l'indennizzo all'Azienda USL nella quale
risiede.
Retrodatazione
Soltanto i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,
oltre alla domanda per l'ottenimento dell'indennizzo
previsto dall'art.1 della L.210/92, possono presentare
domanda per ottenere un assegno una tantum.
Questo assegno è pari al 30% dell'indennizzo
dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi
dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo.
Domanda di aggravamento
Nel caso di aggravamento dell'infermità già
riconosciuta, l'interessato può presentare
all'Azienda USL, entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento,
una domanda di revisione (art.6 L.210/92).
Domanda di Assegno una tantum
Gli eredi (nell'ordine coniuge, figli, genitori, fratelli
minorenni, fratelli maggiorenni) dei soggetti deceduti
a causa delle patologie derivanti da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusione, o somministrazione di emoderivati
possono presentare domanda per la corresponsione di
un assegno una tantum di €77.468,53 (L.150.000.000).
Dovrà essere presentata presso l'Azienda USL
dell'ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto
(art.1 comma 3 della Legge 238/97 di modifica ed integrazione
della L.210/92).
Vaccinazioni antipoliomelitiche
La Legge n.362/99 ha esteso il diritto all'indennizzo
anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione
antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di
vigenza della L.n.695 del 30.7.59.
La domanda deve essere presentata entro quattro anni
dalla data di entrata in vigore della legge (entro
il 20 Ottobre 2003).
Doppia patologia
I soggetti che hanno contratto più di una malattia
(ai quali è già stato riconosciuto il
diritto all'indennizzo), possono presentare apposita
domanda per ottenere un indennizzo aggiuntivo (c.d.
doppia patologia).
L'indennizzo è pari al 50% di quello previsto
per la categoria corrispondente alla patologia più
grave (art.1 comma 7 L.238/97).
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