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Richiedere l'indennizzo
La Legge n.210 del 25 febbraio 1992 prevede un indennizzo a favore dei soggetti che risultino danneggiati in seguito a vaccinazioni obbligatorie, o a trasfusione, o somministrazione di emoderivati (art.1).
Il soggetto interessato può presentare domanda per ottenere l'indennizzo all'Azienda USL nella quale risiede.

Retrodatazione
Soltanto i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, oltre alla domanda per l'ottenimento dell'indennizzo previsto dall'art.1 della L.210/92, possono presentare domanda per ottenere un assegno una tantum.
Questo assegno è pari al 30% dell'indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo.

Domanda di aggravamento
Nel caso di aggravamento dell'infermità già riconosciuta, l'interessato può presentare all'Azienda USL, entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento, una domanda di revisione (art.6 L.210/92).

Domanda di Assegno una tantum
Gli eredi (nell'ordine coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) dei soggetti deceduti a causa delle patologie derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusione, o somministrazione di emoderivati possono presentare domanda per la corresponsione di un assegno una tantum di €77.468,53 (L.150.000.000).
Dovrà essere presentata presso l'Azienda USL dell'ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto (art.1 comma 3 della Legge 238/97 di modifica ed integrazione della L.210/92).

Vaccinazioni antipoliomelitiche
La Legge n.362/99 ha esteso il diritto all'indennizzo anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della L.n.695 del 30.7.59.
La domanda deve essere presentata entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 20 Ottobre 2003).

Doppia patologia
I soggetti che hanno contratto più di una malattia (ai quali è già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo), possono presentare apposita domanda per ottenere un indennizzo aggiuntivo (c.d. doppia patologia).
L'indennizzo è pari al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia più grave (art.1 comma 7 L.238/97).

 

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