| SOGGIORNO
TEMPORANEO
Sono coperto dall'assistenza sanitaria quando mi
reco in un paese dell'Unione Europea?
Il cittadino italiano che, per motivi di studio, lavoro,
vacanza, soggiorni temporaneamente in uno dei paesi
dell'Unione Europea, ha diritto ad accedere alle prestazioni
sanitarie alle stesse condizioni dei cittadini residenti.
Che documenti devo esibire?
Entro il 2005 sarà recapitata a tutti i cittadini
la nuova tessera sanitaria valida in tutto il territorio
dell'Unione Europea. La Tessera sanitaria mostra,
sul fronte, le informazioni già riportate sul
tesserino di codice fiscale e i dati sanitari riservati
alla Regione, sul retro raccoglie tutte le informazioni
stabilite dall'Unione Europea tali da qualificarla
"Tessera europea di assicurazione malattia".
La tessera può essere momentaneamente sostituita
da un certificato da richiedere alla Asl di appartenenza.
Sono coperto dall'assistenza sanitaria quando mi
reco in un paese non appartenente all'Unione Europea?
Nella maggior parte dei casi no. Soltanto alcuni paesi
hanno stipulato accordi bilaterali con l'Italia riguardanti
la copertura totale o parziale delle spese sanitarie.
Prima di intraprendere un viaggio sarebbe bene informarsi
presso la Asl.
Che documenti devo esibire?
Nei paesi che hanno stipulato una convenzione con
l'Italia occorre portare con sé un apposito
certificato da richiedere alla Asl di appartenenza.
Prima di recarsi negli altri paesi sarebbe meglio
stipulare una apposita assicurazione a copertura di
eventuali spese sanitarie.
CURE PROGRAMMATE
Il paziente che, in relazione al suo stato di salute,
non possa ottenere tempestivamente adeguate prestazioni
sanitarie in strutture italiane può chiedere
l'autorizzazione ad essere curato presso un centro
specializzato estero.
Come chiedo l'autorizzazione?
Presentando domanda presso la propria ASL a cui va
allegata la relazione di un medico specialista che
dichiari che l'assistito non può essere curato
in Italia. Nella dichiarazione deve essere indicato
anche il Centro estero prescelto per effettuare l'intervento
o le cure. È necessario presentare, inoltre,
ogni documentazione utile (cartelle cliniche, esami
radiologici, pareri resi da specialisti, etc.) che
possa giustificare il trasferimento all'estero.
A questo punto cosa succede?
La Asl inoltra la domanda e la documentazione al Centro
di Riferimento Regionale competente per patologia.
Sentito il parere del CRR, concede o nega l'autorizzazione.
Che spese devo sostenere se ottengo l'autorizzazione?
Nel caso in cui il centro individuato si trovi nell'UE
o in uno dei paesi con cui è stato stipulato
un accordo bilaterale in materia, viene rilasciato
il modello E112. L'interessato ha diritto a
fruire delle prestazioni sanitarie in condizioni di
parità con i cittadini dello stato estero in
cui si trova. Restano pertanto a carico dell' assistito,
oltre alle spese di viaggio e soggiorno, le spese
per le prestazioni non coperte dal servizio sanitario
di quello Stato.In relazione al reddito familiare
la Asl può concedere un contributo per le spese
comunque sostenute. Quando il centro individuato è
una struttura privata comunitaria o si trova in un
paese non appartenente all'UE, l'interessato paga
direttamente. Al suo rientro in Italia, presentando
la relativa documentazione, ha diritto ad un rimborso
parziale per le spese sostenute.
Se non viene concessa l'autorizzazione al trasferimento
all'estero che cosa succede?
Generalmente la procedura si ferma. Il C.R.R. deve
sempre indicare un centro alternativo in Italia presso
il quale l'assistito possa essere curato adeguatamente
e tempestivamente.
Se mi reco all'estero d'urgenza per farmi curare,
senza aver attenuto la preventiva autorizzazione,
posso ottenere il rimborso?
In questi casi è possibile ottenere il rimborso
a posteriori solo se risulta che, prima di partire,
sia stata attivata la procedura per ottenere l'autorizzazione.
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