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Obbligo di soccorso
Le associazioni che operano nel settore invitano i
cittadini non esperti in materia di pronto soccorso
ad assolvere l'obbligo di soccorrere gli infortunati
tramite la chiamata al 118 anziché intervenendo
direttamente.
Interventi maldestri effettuati da persone non competenti
possono infatti risultare assai pregiudizievoli sia
per l'infortunato (aggravando le lesioni da questi
subite e provocando danni ulteriori) sia per il soccorritore
improvvisato, che resta pienamente responsabile -
sotto il profilo civile e penale - di eventuali danni
causati all'infortunato stesso.
Abusi del servizio
Le telefonate ricevute dal servizio sono registrate,
e nella maggior parte delle Centrali Operative 118
è attivo il servizio di visualizzazione del
numero telefonico del chiamante. L'abuso del servizio
è sanzionato secondo l'articolo 658 del Codice
Penale, per il reato di procurato allarme presso l'Autorità:
chi disturba l'operato del servizio può incorrere
in una pesante sanziona amministrativa, oppure fino
a sei mesi di reclusione.
Gli abusi includono le chiamate per richiesta di informazioni
sanitarie o di consigli medici, e le chiamate fasulle.
Status speciale per i mezzi di emergenza
L'uso di segnalatori acustici e luminosi per i mezzi
di soccorso è stabilito dall'art. 177 del Codice
della strada, che al comma 1 dà la facoltà
ai mezzi di soccorso di usare la sirena e i lampeggianti,
e ai comma 2 e 3 obbliga l'automobilista a lasciare
il passo a questi veicoli.
Impedire o intralciare l'intervento di un mezzo di
soccorso, ad esempio con il proprio veicolo parcheggiato
in modo illecito, potrebbe comportare gravi conseguenze.
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