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| Il
rischio chimico industriale |
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Il
rischio chimico industriale deriva dalla possibilità
che si verifichi un evento quale un'emissione, un incendio
o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi
incontrollati che si verificano durante l'attività
di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave,
immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente,
all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui
intervengano una o più sostanze pericolose.
La normativa attualmente in vigore fa riferimento al
D.Lgs. n. 238 del 21 settembre 2005, ("Attuazione
della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva
96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose")
che ha apportato modifiche ed integrazioni al D.Lgs.
n. 334 del 17 agosto 1999.
L'ambito di applicazione è relativo agli stabilimenti
in cui sono presenti sostanze pericolose, in quantità
uguali a quelle indicate nell'allegato I del decreto,
che li "classifica", quindi, in base al tipo
di lavorazione, tipo di sostanza pericolosa ed alla
quantità presente, come stabilimenti soggetti
all'artt.6 e 8 del D.Lgs. n.334/99.
Il D.Lgs. 238/05 indica inoltre le competenze e adempimenti
previsti per gli Enti Istituzionali e per i gestori
di tali stabilimenti.
In particolare il gestore ha l'obbligo di prendere tutte
le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti
e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente,
ed è tenuto, inoltre, alla redazione, all'aggiornamento
e alla comunicazione di documenti esplicitanti la natura
dei rischi.
Il decreto, inoltre, assegna al Prefetto il compito
di predisporre, d'intesa con le Regioni e gli Enti Locali
interessati, il piano di emergenza esterno, per gli
stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99,
sulla base, tra l'altro, delle informazioni fornite
dal gestore e delle conclusioni dell'istruttoria tecnica
del Comitato Tecnico Regionale, al fine di limitare
gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.
Se si vive in zone in cui è ubicato un impianto
industriale a rischio di incidente rilevante - definito
dal D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 - è bene osservare
le norme comportamentali indicate dalla scheda di informazione
trasmessa dal Sindaco ai sensi del comma 11, art. 1,
della legge 19 maggio 1997, n. 137.
La "scheda" è costituita da nove sezioni.
Le prime sette contengono informazioni generali, mentre
le ultime due sono più tecniche.
Il Sindaco deve rendere note alla popolazione le prime
sette, mentre le sezioni 8 e 9 devono essere a disposizione
di chi ne fa richiesta.
In particolare, la sezione 7 indica, oltre ai mezzi
di segnalazione di incidenti, ai mezzi di comunicazione
previsti, ai presidi di pronto soccorso, anche i comportamenti
da seguire.
Per gli scenari incidentali previsti (incendio, esplosione
o rilascio di sostanze pericolose) esistono precauzioni
di autoprotezione di carattere generale, quali:
- rifugiarsi al chiuso nel locale più idoneo
possibile. Per idoneità, si intende, ad esempio:
presenza di poche aperture, posizione ad un piano
elevato, ubicazione dal lato dell'edificio opposto
allo stabilimento, disponibilità di acqua,
presenza di un mezzo di ricezione delle informazioni)
- non lasciare l'abitazione
- fermare la ventilazione
- chiudere le finestre
In particolare:
- in caso di esplosione: tenersi a distanza
da porte e finestre
- in caso di rilascio tossico: se c'è
l'ordine di evacuazione, allontanarsi seguendo percorsi
opposti alla direzione del vento e al punto di rilascio.
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