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Il rischio chimico industriale
Il rischio chimico industriale deriva dalla possibilità che si verifichi un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.
La normativa attualmente in vigore fa riferimento al D.Lgs. n. 238 del 21 settembre 2005, ("Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose") che ha apportato modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999.
L'ambito di applicazione è relativo agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose, in quantità uguali a quelle indicate nell'allegato I del decreto, che li "classifica", quindi, in base al tipo di lavorazione, tipo di sostanza pericolosa ed alla quantità presente, come stabilimenti soggetti all'artt.6 e 8 del D.Lgs. n.334/99.
Il D.Lgs. 238/05 indica inoltre le competenze e adempimenti previsti per gli Enti Istituzionali e per i gestori di tali stabilimenti.
In particolare il gestore ha l'obbligo di prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, ed è tenuto, inoltre, alla redazione, all'aggiornamento e alla comunicazione di documenti esplicitanti la natura dei rischi.
Il decreto, inoltre, assegna al Prefetto il compito di predisporre, d'intesa con le Regioni e gli Enti Locali interessati, il piano di emergenza esterno, per gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 334/99, sulla base, tra l'altro, delle informazioni fornite dal gestore e delle conclusioni dell'istruttoria tecnica del Comitato Tecnico Regionale, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.
Se si vive in zone in cui è ubicato un impianto industriale a rischio di incidente rilevante - definito dal D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 - è bene osservare le norme comportamentali indicate dalla scheda di informazione trasmessa dal Sindaco ai sensi del comma 11, art. 1, della legge 19 maggio 1997, n. 137.
La "scheda" è costituita da nove sezioni. Le prime sette contengono informazioni generali, mentre le ultime due sono più tecniche.
Il Sindaco deve rendere note alla popolazione le prime sette, mentre le sezioni 8 e 9 devono essere a disposizione di chi ne fa richiesta.
In particolare, la sezione 7 indica, oltre ai mezzi di segnalazione di incidenti, ai mezzi di comunicazione previsti, ai presidi di pronto soccorso, anche i comportamenti da seguire.
Per gli scenari incidentali previsti (incendio, esplosione o rilascio di sostanze pericolose) esistono precauzioni di autoprotezione di carattere generale, quali:
  • rifugiarsi al chiuso nel locale più idoneo possibile. Per idoneità, si intende, ad esempio: presenza di poche aperture, posizione ad un piano elevato, ubicazione dal lato dell'edificio opposto allo stabilimento, disponibilità di acqua, presenza di un mezzo di ricezione delle informazioni)
  • non lasciare l'abitazione
  • fermare la ventilazione
  • chiudere le finestre

    In particolare:

  • in caso di esplosione: tenersi a distanza da porte e finestre
  • in caso di rilascio tossico: se c'è l'ordine di evacuazione, allontanarsi seguendo percorsi opposti alla direzione del vento e al punto di rilascio.




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